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STATUTO
dell’Associazione El Barrio Tanguero

 

Art. 1. Denominazione e sede

E' costituita una Associazione di promozione sociale denominata:"El Barrio Tanguero " con sede presso il domicilio del suo presidente pro tempore.

Art. 2. Scopo sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro è apartitica ed ha finalità esclusivamente sociali e umanitarie.

L'Associazione si propone di:

1.             Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre piu' ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

2.             Favorire l'estensione di attività culturali, sportive,ricreative e di forme consortili tra associazioni e altre organizzazioni democratiche;

3.             Avanzare proposte agli enti pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;

4.             Promuovere e gestire iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche organizzando un servizio interno di somministrazione di bevande e alimenti in favore esclusivo dei soli associati e degli aderenti ad altre associazioni che appartengano alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento;

5.             Sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all'estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarismo e di partecipazione democratica alla vita sociale, alla promozione socio-culturale di ogni espressione artistica, nonchè a valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell'associazionismo;

6.             Provvedere all'approvvigionamento del materiale e delle attrezzature necessarie al conseguimento degli scopi associativi, ricercando rapporti di collaborazione per fini di mutualità e socialità che ispirano l'associazione con altri enti analoghi, al fine di realizzare una politica unitaria tramite apposite strutture;

7.             Istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei, per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta della domande di adesione alle singole iniziative;

8.             Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi. Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano: adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi, che siano in linea con i principi dell'associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati; stipula di contratti, di natura privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare l'attività dei propri associati ed aderenti; atti ed operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle proprie strutture e capacità operative; atti di cogestione di particolari servizi ed iniziative; atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi e in genere, della solidarietà morale dei cittadini; atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative.

Art. 3.Attività sociali.

L'Associazione persegue principalmente le seguenti finalità:

a. offrire ai Soci una o più sedi confortevoli ed idonee alla divulgazione della cultura di altri paesi attraverso la musica, in particolare di quella argentina con la pratica del ballo del tango argentino. In particolare si prevedono: incontri periodici, conferenze, mostre, gare, spettacoli, corsi di danza, serate di ballo, visite e stages in Italia e all'estero, esibizioni, scambi con associazioni  analoghe, organizzazione di stages con la partecipazione di insegnanti italiani e stranieri;

b.  aderire ad associazioni nazionali ed estere aventi scopi analoghi ai propri e compiere tutte le operazioni idonee al conseguimento degli scopi sociali;

c. sviluppare e diffonde tutte le attività che rientrano nei filoni musicali dei quali l'associazione stessa si occupa;

d. mettere le proprie competenze e i materiali raccolti a disposizione di chiunque voglia fruirne ;

e. elaborare materiali sonori e visivi,curare la pubblicazione di opuscoli, libri , riviste o di altro materiale scritto.

Art. 4. Adesione ad enti di promozione e federazioni sportive.

L'Associazione potrà decidere di aggregarsi o affiliarsi ad altre associazioni, circoli od enti per migliorare le attività istituzionali proprie. In particolare per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà aderire ad un ente di promozione sportiva, avente finalità assistenziali ai sensi della legge n. 524 del 14/10/74. Pertanto potrà adottarne la tessera nazionale, osservarne lo statuto ed i regolamenti così come ogni altra disposizione prevista dagli organismi nazionali e periferici dell'ente medesimo.

L'Associazione potrà inoltre aderire alle federazioni nazionali sportive del CONI, in relazione alle diverse discipline sportive praticate.

Art. 5. Gli Associati

Il numero dei soci è illimitato. Alla Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi anche se minori.  Per questi ultimi, la partecipazione alle attività sociali dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di età.

I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell' Associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

Art. 6. Modalità di ammissione.

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

1.             indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;

2.             dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

E' compito del Presidente dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio.

La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo e comunque per tutto l'anno di riferimento; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

E' pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. N. 460/97.


Art. 7. Diritti e doveri degli associati.

Tutti i soci maggiorenni hanno eguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti,la nomina degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative.

I soci sono tenuti:

1.             al pagamento annuale della quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione del socio per morosità.

2.             alla osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi sociali comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso il versamento di quote straordinarie.

Art. 8. Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione. Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'Associazione; danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale. L'esclusione da associato è deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso, entro quindici giorni dall'avvenuta deliberazione. I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.

Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Art. 9. Intrasmissibilità delle quote sociali.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5,comma 1, del D.Lgs. N. 460/97, tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 10. Finanziamento dell'Associazione.

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

a.    quote degli associati che possono essere richieste : all'atto dell'ammissione; per il rinnovo annuale della tessera; quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, nè restituibili;

b.    entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;

c.     erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati;

d.    altre entrate derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte quale complemento e supporto dell'attività istituzionale.

Art. 11. Patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale è costituito:

a.    dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;

b.    da lasciti e donazioni diverse;

c.     dai residui attivi della gestione o dal fondo di riserva.

Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione né pretendere la propria quota.

Art. 12. Esercizio sociale.

L'esercizio sociale dell'Associazione, per motivi legati ai programmi e alle attività sociali, non  coincide con l'anno solare, e precisamente va dal 1°settembre al 31 agosto dell' anno seguente. L'Assemblea può comunque, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i suddetti termini di scadenza dell'esercizio annuale.

Art. 13. Bilancio.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario,dell'esercizio medesimo. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 14. Utili o residui attivi.

Gli eventuali utili o residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:

a.    una parte decisa esercizio per esercizio dall' Assemblea a  fondo di riserva;

b.    il rimanente a disposizione per iniziative  in sintonia con gli scopi dell'Associazione, o per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e strutture sociali esistenti.

Art. 15. Divieto di distribuzione degli utili.

E' fatto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili,residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

Art. 16. Organi sociali.

Gli organi sociali dell'Associazione sono costituiti da:

a.    l'Assemblea dei soci;

b.    il Consiglio Direttivo;

c.     il Presidente.

Art. 17. L'Assemblea.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie.

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente con l'annuncio scritto inviato al domicilio di ogni socio, o tramite l'affissione in bacheca, almeno sette giorni prima della data convenuta.

Esse, inoltre, devono essere convocate entro i venti giorni successivi alla richiesta scritta di almeno un quinto del totale dei soci aventi diritto di voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente. Esse sono idonee a deliberare quando siano state regolarmente convocate e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, le Assemblee si intendono riunite in seconda convocazione ed idonee a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto di voto. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio può ricevere una sola delega, purchè il delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali. Le presenze e le deleghe saranno verificate dal Presidente dell'Assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Per esercitare il proprio diritto di voto il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione.

Le votazioni avverranno per alzata di mano.

Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale  a cura del Segretario a ciò preposto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, scegliendolo tra i presenti. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, dovrà essere riportato su apposito libro dei verbali dell'Associazione di cui ogni socio potrà prendere visione.

Art. 18. L'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno nel periodo che va dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno  per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo metterà a disposizione dei soci copia del rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo. L'ordine del giorno dovrà comprendere tassativamente gli argomenti seguenti:

a.    relazione del Consiglio Direttivo in merito all'attività sociale;

b.    esame della situazione economico- finanziaria e del bilancio preventivo;

c.     l' importo della quota sociale ;

d.    rinnovo delle cariche sociali (ogni due anni).

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la votazione avverrà a scrutinio segreto. La possibilità di accedere alle cariche sociali è riservata ai soci che abbiano aderito all' Associazione per due anni consecutivi. I designati alle cariche sociali rimarranno in carica due anni e saranno rieleggibili.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei votanti.

Art. 19. L'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria verrà convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno invece obbligatoriamente qualora si abbia a discutere sui seguenti argomenti:

a.    modifiche dello Statuto Sociale;

b.    scioglimento dell'Associazione;

c.     trasferimento della sede dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza semplice dei votanti, tranne che per il punto a) per il quale è richiesta la presenza di almeno 1/5 degli associati e il voto favorevole di due terzi dei presenti e per il punto b) per il quale occorre il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni due anni così come fissato dagli artt. 17 e 18.

Esso è composto da un minimo di 5 ( cinque) ad un massimo di 13 (tredici) consiglieri eletti a scrutinio segreto. Il numero dei componenti viene stabilito dall' Assemblea.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario. Dette cariche saranno cumulabili con un massimo di due ad eccezione di quelle di Presidente e di Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dalla metà numerica del Consiglio stesso, con  preavviso di 48 ore. Il Consiglio Direttivo deve essere riunito  ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ma  almeno due volte all'anno. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. In assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta dal Vice-Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.

I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

a) regolare e incrementare l'attività dell'Associazione redigendo ed aggiornando il Regolamento sociale;

b) amministrare e tutelare il patrimonio sociale e sovrintendere alla gestione contabile e finanziaria;

c) convocare le Assemblee, redigere rendiconti e preventivi annuali, compilare i progetti per l'impiego dei residui del bilancio da sottoporre all'Assemblea;

d) stabilire orari e date delle attività sociali, redigere programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;

e) tutelare e disciplinare il buon andamento dell'Associazione usando anche quando necessario le sanzioni disciplinari di sua competenza;

f) promuovere corsi di Tango argentino e di ballo in genere,designandone gli insegnanti, fissando le quote di iscrizione, i giorni e le ore delle lezioni e la durata complessiva.

g)  stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;

h)  nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi di un Comitato di gestione composto da uno o più soci nominati dal Consiglio stesso. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo;

i)   favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'associazione;

Art. 22. Le cariche sociali.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione. Sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione di cui firma gli atti. Il Vice-Presidente, in caso di assenza temporanea del Presidente, ne assume tutte le mansioni salvo la rappresentanza legale.

Il Tesoriere redige il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei soci.

Il Segretario redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo ed assiste il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

Art. 23. Scioglimento dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 24. Devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Art. 25. Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli artt. 36 e segg. del Codice Civile e in quanto applicabili per identità di ratio alle norme sulle associazioni.